Capo IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED
ABROGAZIONI Art. 40 - Comunicazioni al
garante
1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità
giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla
legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al
Garante.
Art. 41 - Disposizioni
transitorie
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui
agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che
prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano in riferimento
ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore
della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data.
Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione
e alla diffusione dei dati previste dalla presente legge. 2. Per i
trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 1998 le
notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1
gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui
all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22
e 24, nonchè per quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed
e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno 1998. 3. Le misure minime di
sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono essere adottate entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi
previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere
custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui
all'articolo 15, comma 1. 4. Le misure di cui all'articolo 15, comma
3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti. 5. Nei diciotto mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i
trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo 24, possono
essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi
indicate, previa comunicazione al Garante. 6. In sede di prima
applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi
dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta
eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29. 7. Le
disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del
Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta
eccezione per la disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, lettera
g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni
possono essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di
autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di
trattamenti. 7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge,
le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27,
comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997.
Art. 42 - Modifiche a disposizioni vigenti
1.
L'articolo 10 della legge 1. aprile 1981, n. 121, è sostituito dal
seguente:
"Art. 10 - Controlli 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è
esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi
previsti dalla legge e dai regolamenti. 2. I dati e le informazioni
conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in
procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso
l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma
dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del
codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o
l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del
loro trattamento, l'autorità procedente ne dà notizia al Garante per la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali. 3. La persona alla quale si riferiscono i dati può
chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma
dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati
risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di
regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma
anonima. 4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al
richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni
adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò
può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità,
dandone informazione al Garante per la protezione dei dati
personali. 5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata
in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al
tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere
gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione,
la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.
Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal
seguente:
"1. E' istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, denominata "Autorità" ai fini del presente decreto;
tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
di valutazione".
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorità, l'istituzione del ruolo del personale, il relativo
trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere,
nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto,
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere
conforme dell'Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo
schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato.
Si applica il trattamento economico previsto per il personale del
Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che
dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite
massimo complessivo di centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli
stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, così come determinati per
il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la
categoria IV per il triennio 1996-1998".
4. Negli articoli 9,
comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole:
"Garante per la protezione dei dati" sono sostituite dalle seguenti:
"Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali".
Art. 43 -
Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di
regolamento incompatibili con la presente legge e, in particolare, il
quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della
legge 1. aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro
dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il materiale informativo
raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge n.
121 del 1981. 2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili,
le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive
modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le
vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli
archivi di Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di legge che
stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di
taluni dati personali. 3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera e), della presente legge, resta fermo l'obbligo di
conferimento di dati ed informazioni di cui all'articolo 6, primo comma,
lettera a), della legge 1. aprile 1981, n. 121.
Ritorno all'indice
|