Capo VIII - SANZIONI Art. 34 -
Omessa o infedele notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto,
non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero
indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito con
la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la
notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena è della
reclusione sino ad un anno.
Art. 35 -
Trattamento illecito di dati personali
1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per
altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di
dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e
27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste
nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due
anni. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno,
comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma
3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. 3. Se dai fatti
di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre
anni.
Art. 36 - Omessa adozione di misure
necessarie alla sicurezza dei dati
1. Chiunque, essendovi
tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza
dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di
cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con la reclusione sino ad un
anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due
mesi a due anni. 2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa
si applica la reclusione fino ad un anno.
Art.
37 - Inosservanza dei provvedimenti del garante
1. Chiunque,
essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai
sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5, è punito
con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art.
38 - Pena accessoria
1. La condanna per uno dei delitti
previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.
Art. 39 - Sanzioni
amministrative
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o
di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29,
comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 2. La
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire tre milioni. 3. L'organo competente a ricevere
il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il
Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
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