Capo VII - GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI Art. 30 - Istituzione del garante
1. E' istituito
il Garante per protezione dei dati personali. 2. Il Garante opera in
piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. 3. Il
Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla
Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.
Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso
di parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e
che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie del diritto o
dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non
possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata
dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di
decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire
cariche elettive. 5. All'atto dell'accettazione della nomina il
presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di
pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se
professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza
assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il
personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere
sostituito. 6. Al presidente compete una indennità di funzione non
eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente
della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non
eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le
predette indennità di funzione sono determinate, con il regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a
carico degli ordinari stanziamenti.
Art. 31 -
Compiti del garante
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla
base delle notificazioni ricevute; b) controllare se i trattamenti
sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in
conformità alla notificazione; c) segnalare ai relativi titolari o
responsabili le modificazioni opportune al fine di rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti; d) ricevere le
segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li
rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e
provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29; e)
adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti; f)
vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle
sue funzioni; h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di
codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori,
verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a
garantirne la diffusione e il rispetto; i) curare la conoscenza tra
il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative
finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo
15; l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o
disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o,
comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può
determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per uno o più interessati; m) segnalare al Governo
l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del
settore; n) predisporre annualmente una relazione sull'attività
svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa
al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a
quello cui si riferisce; o) curare l'attività di assistenza indicata
nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale,
adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21
febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della
cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione
medesima; p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui
all'articolo 4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se
rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro
consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme
regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle
materie disciplinate dalla presente legge. 3. Il registro di cui al
comma 1, lettera a), del presente articolo, è tenuto nei modi di cui
all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua
istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed
eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la
consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base
provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con
il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni. 4. Contro il divieto di cui
al comma 1, lettera l), del presente articolo, può essere proposta
opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7. 5. Il Garante e
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra
loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il
presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare alle
riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse
iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la
collaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo. 6.
Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante
e le autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le
attività assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.
Art. 32 - Accertamenti e controlli
1. Per
l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al
responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di fornire
informazioni e di esibire documenti. 2. Il Garante, qualora ne ricorra
la necessità ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in
materia di trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle
banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il
trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al
medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di
altri organi dello Stato. 3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono
disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per
territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede
senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le
relative modalità di svolgimento sono individuate con il regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3. 4. I soggetti interessati agli
accertamenti sono tenuti a farli eseguire. 5. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 6. Per i trattamenti di cui agli
articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite
di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme
alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare
o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne
verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa
il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'articolo 10,
comma 4, della legge 1. aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo
42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello
Stato. 7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili.
Qualora risulti necessario in ragione della specificità della verifica, il
membro designato può farsi assistere da personale specializzato che è
tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i
documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la
segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e,
se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero
delimitato di addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla
base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo
4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e
dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del
Garante.
Art. 33 - Ufficio del
Garante
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio
composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il
cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di
legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.
Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a
quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del
tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di
elezione del Garante. Il segretario generale può essere scelto anche
tra magistrati ordinari o amministrativi. 2. Le spese di funzionamento
dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale
scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione
finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. 3. Le norme
concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante,
nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di
segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del
tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del
Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresì previste le norme
concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo 29,
commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del
procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti
interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio
dei diritti di cui all'articolo 13, nonché della notificazione di cui
all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere
del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta
giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il
regolamento può comunque essere emanato. 4. Nei casi in cui la natura
tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può
avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle
vigenti tariffe professionali. 5. Per l'espletamento dei propri
compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad
elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero,
salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti
all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso
di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati. 6. Il personale
addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su
tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie
funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
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