Capo VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E
GIURISDIZIONALE Art. 29 -
Tutela
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono
essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al
Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il
medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità
giudiziaria. 2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe
taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può
essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta
avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del
ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto. 3. Nel
procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e
l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti.
Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato
il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata,
la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure
necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine
per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle
parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia
sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, equivale a
rigetto. 5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può
disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei
dati ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del
trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i
successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed
è impugnabile unitamente a tale decisione. 6. Avverso il provvedimento
espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o
l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove
risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. 7. Il
tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato e), e può sospendere, a
richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del
tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione. 8. Tutte le
controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione
di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque,
l'applicazione della presente legge, sono di competenza dell'autorità
giudiziaria ordinaria. 9. Il danno non patrimoniale è risarcibile
anche nei casi di violazione dell'articolo 9.
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