Capo V - TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE Art. 27 - Trattamento da parte di soggetti
pubblici
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di
dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 2.
La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste
da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne
data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al
Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la
diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo
se previste da norme di legge o di regolamento. 4. I criteri di
organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno
rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art. 28 - Trasferimento di dati personali
all'estero
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del
territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante,
qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea o
riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24. 2. Il
trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della
notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento
riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24. 3. Il
trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione
o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone
adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di
grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate
anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le
relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza. 4. Il
trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso
ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, in forma scritta; b) sia necessario per
l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato; c)
sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi
degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno
dei dati ivi previsti; d) sia necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento; e) sia necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere; f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di
accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di
informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o
documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia; g) sia autorizzato dal Garante sulla base di
adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un
contratto.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente
articolo può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi
6 e 7. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità. 7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo
è effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione
del registro previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La
notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente a quella
prevista dall'articolo 7.
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