Capo IV - TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI Art. 22 - Dati sensibili
1. I dati personali
idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante. 2. Il Garante comunica la decisione
adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i
quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali
verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano
specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e
le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. 4. I dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono
essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora
il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di
rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti
di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di
deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo
31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43,
comma 2
Art. 23 - Dati inerenti alla
salute
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli
organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del
Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute,
limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il
perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute
dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la
collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento
può avvenire previa autorizzazione del Garante. 2. I dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti
all'interessato solo per il tramite di un medico designato
dall'interessato o dal titolare. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1
è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio
superiore di sanità. E' vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i
limiti fissati con l'autorizzazione. 4. La diffusione dei dati idonei
a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia
necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei
reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 24 - Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo
686 del codice di procedura penale
1. Il trattamento di dati
personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi
1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso
soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento
del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico
del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni
autorizzate.
Art. 25 - Trattamento di dati
particolari nell'esercizio della professione di giornalista
1.
Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione
del Garante,nonché il limite previsto dall'articolo 24, non si applicano
quando il trattamento dei dati di cuiagli articoli 22 e 24 è effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivoperseguimento delle relative finalità. Il giornalista rispetta
i limiti del diritto di cronaca, inparticolare quello dell'essenzialitè
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico,ferma restando la
possibiltà di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti
direttamentedall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in
pubblico. 2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale
dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo
al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo,
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda
misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura
dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale. Nella fase di formazione del codice,
ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio,
prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati,
che il Consiglio è tenuto a recepire. Il codice è pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni
dopo la sua pubblicazione. 3. Ove entro sei mesi dalla proposta del
Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato
dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso è adottato in
via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso
codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle
prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare
il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l). 4. Nel
codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni
concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22
e 24. Il codice può prevedere forme semplificate per le informative di
cui all'articolo 10. 4-bis. Le disposizioni della presente legge che
attengono all'esercizio della professione di giornalista si applicano
anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell'elenco dei
pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33
della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai trattamenti temporanei
finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di
articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.
Art. 26 - Dati concernenti persone giuridiche
1.
Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti
persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si
applicano le disposizioni dell'articolo 28.
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