Capo III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Sezione I
- Raccolta e requisiti dei dati
Art. 9
- Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
1. I dati
personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e
registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati
in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d)
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma
che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.
Art.
10 - Informazioni rese al momento della raccolta
1.
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i
dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i
diritti di cui all'articolo 13; f) il nome, la denominazione o la
ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e,
se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1
può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati
o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche
ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di
cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto
della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione
di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato
comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio
del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in
base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì,
quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro
perseguimento.
Sezione II - Diritti dell'interessato nel
trattamento dei dati
Art. 11 -
Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato. 2. Il consenso può riguardare l'intero
trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. 3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma specifica
e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 10.
Art. 12 -
Casi di esclusione del consenso
1. Il consenso non è richiesto
quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) è
necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per
l'adempimento di un obbligo legale; c) riguarda dati provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di
statistica e si tratta di dati anonimi; e) è effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il
codice di deontologia di cui all'articolo 25; f) riguarda dati
relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini
indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; g)
è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità di intendere o di volere; h) è necessario ai
fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento.
Art. 13
- Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di
dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati
che possono riguardarlo; b) di essere informato su quanto indicato
all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h); c) di ottenere, a cura
del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in
forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la
richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 2) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati; 3) l'aggiornamento,
la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione
dei dati; 4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2)
e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi,
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali
o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in
cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare
gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al
comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove
non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un
contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati,
secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3. 3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai
dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da
chiunque vi abbia interesse. 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al
comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a
persone fisiche o ad associazioni. 5. Restano ferme le norme sul
segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
Art.
14 - Limiti all'esercizio dei diritti
1. I diritti di cui
all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati
nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni; b) in base alle disposizioni del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni; c)
da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione; d) da un soggetto pubblico,
diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione
di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e
valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e
dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro
stabilità; e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h),
limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio
per lo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di
cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il
Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 31,
comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui
all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed
integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione III -
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e
risarcimento del danno
Art. 15 -
Sicurezza dei dati
1.I dati personali oggetto di trattamento
devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi
di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta. 2. Le misure minime di sicurezza da adottare
in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante. 3 Le misure di sicurezza di cui al comma
2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con
successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2,
in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che
regolano la materia.
Art. 16 - Cessazione del
trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare
preventivamente al Garante la loro destinazione. 2. I dati possono
essere:
a) distrutti; b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad
un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono
raccolti; c) conservati per fini esclusivamente personali e non
destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
3.
La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del
comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei
dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39, comma
1.
Art. 17 - Limiti all'utilizzabilità di dati
personali
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o
amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può
essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati
personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata
sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia
stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un
contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base
di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di
dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto
del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
Sezione IV -
Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19 -
Incaricati del trattamento
1. Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per
iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal
responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.
Art. 20 - Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei
dati
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da
parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato; b) se i dati
provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i
regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità; c)
in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria; d) nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.
Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della
riservatezza ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il codice di
deontologia di cui all'articolo 25; e) se i dati sono relativi allo
svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa
in materia di segreto aziendale e industriale; f) qualora siano
necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità di intendere o di volere; g) limitatamente
alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla
lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento; h) limitatamente alla
comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi
bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1. settembre
1993, n. 385, nonché tra società controllate e società collegate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con
finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma
2, per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono
stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati
personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.
Art. 21 - Divieto di comunicazione e
diffusione
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di
dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione
di cui all'articolo 7. 2. Sono altresì vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la
cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato
nell'articolo 9, comma 1, lettera e). 3. Il Garante può vietare la
diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie
di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti
interessi della collettività. Contro il divieto può essere proposta
opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7. 4. La
comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi; b) quando siano richieste
dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per
finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia.
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