Capo II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL
TRATTAMENTO Art. 7 -
Notificazione
1. Il titolare che intenda procedere ad un
trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della
presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante. 2. La
notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di
lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la
ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché
dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con
finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta
taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere
l'effettuazione della variazione. 3. La notificazione è sottoscritta
dal notificante e dal responsabile del trattamento. 4. La
notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del titolare; b) le finalità e modalità del
trattamento; c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le
categorie di interessati cui i dati si riferiscono; d) l'ambito di
comunicazione e di diffusione dei dati; e) i trasferimenti di dati
previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora,
riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del
territorio nazionale; f) una descrizione generale che permetta di
valutare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate
per la sicurezza dei dati; g) l'indicazione della banca di dati o
delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale
connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori del
territorio nazionale; h) il nome, la denominazione o la ragione
sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in
mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I
soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro
che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera
d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione
per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli
artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle
rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi
professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali.
Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
5-bis. La notificazione in forma semplificata può non
contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e
g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui
all'articolo33, comma 3, quando il trattamento è effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla
base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma
3 e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo 24; b)
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel
comma 4-bis dell'articolo 25, nel rispetto del codice di
deontologia di cui al medesimo articolo; c) temporaneamente senza
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e
con le modalità strettamente collegate all'organizzazione interna
dell'attività esercitata dal titolare, relativamente a dati non
registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli
22 e 24.
5-ter. Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il
trattamento non è soggetto a notificazione quando:
a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a
dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24; b) riguarda
dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità
di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b); c) è effettuato per
esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente ai dati
necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini
diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), con
particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati,
alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza; d) riguarda
rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione,
utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per
fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
e); e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi
contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è
effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e
di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a
tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario
all'adempimento medesimo; f) è effettuato, salvo quanto previsto dal
comma 5-bis, lettera b) da liberi professionisti iscritti in albi
o elenchi professionali, per le sole finalità strettamente collegate
all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto
professionale; g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui
all'articolo 2083 del Codice civile per le sole finalità strettamente
collegate allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, e
limitatamente alle categorie di dati di interessati, di destinatari
della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione dei dati
necessari per il perseguimento delle finalità medesime; h) è
finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità
alle leggi a ai regolamenti; i) è effettuato per esclusive finalità
dell'ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità
alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative
culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e
bibliografie; l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati
anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da
loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per
il perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli
associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti
regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo,
fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di
acquisizione del consenso, ove necessario; m) è effettuato dalle
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e
delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23; n) è
effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla
pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero, nel rispetto del Codice di cui all'articolo
25; o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque
automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi
finalità di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da
provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di altre autorità; p) è
effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di
adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di
referendum, a petizioni o ad appelli; q) è finalizzato
unicamente all'amministrazione dei condomini di cui all'articolo 1117 e
seguenti del Codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di
interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per
l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il
periodo necessario per la tutela dei corrispondenti
diritti.
5-quater. Il titolare si può avvalere della
notificazione semplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-bis e
5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità,
le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione
e diffusione individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati,
dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonchè:
a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter,
lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla
normativa comunitaria ivi indicate; b) nel caso di cui al comma
5-bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi indicato; c)
nei casi residui, dal Garante, con le autorizzazioni rilasciate con le
modalità previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi
da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti
analoghi.
5-quinquies. Il titolare che si avvale
dell'esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui
al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta
Art.
8 - Responsabile
1. Il responsabile, se designato, deve essere
nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza. 2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche
periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al
comma 1 e delle proprie istruzioni. 3. Ove necessario per esigenze
organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche
mediante suddivisione di compiti. 4. I compiti affidati al
responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto. 5.
Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali
hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.
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