Capo X - COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN
VIGORE Art. 44 - Copertura
finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire
12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire
4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari
esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la
Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto
a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni
dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto
a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni
dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 45 - Entrata in vigore
1. La presente legge
entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a
decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in
esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla
nomina del Garante.
Ritorno all'indice
|