Capo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1.- Finalità e definizioni
1. La
presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità
delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e
all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone
giuridiche e di ogni altro ente o associazione. 2. Ai fini della
presente legge si intende:
a) per -banca di dati- qualsiasi complesso di dati personali,
ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato
secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il
trattamento; b) per -trattamento- qualunque operazione o complesso di
operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati; c) per -dato personale- qualunque informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale; d) per -titolare- la persona fisica, la
persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle
finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi
compreso il profilo della sicurezza; e) per -responsabile- la persona
fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali; f) per -interessato- la persona
fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono
i dati personali; g) per -comunicazione- il dare conoscenza dei dati
personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione; h) per -diffusione- il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione; i) per -dato anonimo-
il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere
associato ad un interessato identificato o identificabile; l) per
-blocco- la conservazione di dati personali con sospensione temporanea
di ogni altra operazione del trattamento; m) per -Garante-
l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.
Art. 2 - Ambito di applicazione
1. La presente
legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato
nel territorio dello Stato.
Art. 3 -
Trattamento di dati per fini esclusivamente personali
1. Il
trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente
legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione. 2. Al trattamento di cui al comma 1 si
applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di
cui all'articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e
36.
Art. 4 - Particolari trattamenti in ambito
pubblico
1. La presente legge non si applica al trattamento di
dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1.
aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della
presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla
legge, nonché in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30
settembre 1993, n. 388; b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4
e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da
segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge; c)
nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV
del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18
giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge,
nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di
procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici
giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero
di grazia e giustizia; e) da altri soggetti pubblici per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che
prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui
al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli
9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione per i
trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui
agli articoli 7 e 34.
Art. 5 - Trattamento di
dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
1. Il
trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per
il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6 - Trattamento di dati detenuti all'estero
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali
detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della presente
legge. 2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un
trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si
applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.
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