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Una volta scelto l'immobile che meglio risponde alle
proprie esigenze e in attesa di perfezionare l'acquisto,
bisogna "fermarlo" per assicurarsene poi la
proprietà.
Per questo si stipula un contratto preliminare di compravendita
o, come viene definito più comunemente, compromesso.
Il compromesso può essere stipulato sia sotto
forma di scrittura privata non autenticata sia come
atto notarile.
È opportuno comunque che l'acquirente, in questa
fase, sia assistito da un notaio che possa eventualmente
inserire nel contratto clausole ad hoc che rispondano
a particolari esigenze del compratore. Occorre inoltre
valutare con il professionista gli aspetti fiscali dell'acquisto:
è possibile infatti ottenere importanti agevolazioni
(per esempio, nel caso di acquisto come "prima
casa") ed è importante conoscere eventuali
vincoli che possono gravare sull'immobile (come nel
caso di appartamenti di particolare interesse storico
o artistico, che possono essere soggetti a specifiche
restrizioni quando vanno ristrutturati).
Il contratto preliminare di compravendita va trascritto
presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente
per territorio. La trascrizione costituisce una garanzia
in più per l'acquirente. In tale modo si evita
infatti che un venditore disonesto possa impegnarsi
a vendere il proprio immobile a più potenziali
acquirenti stipulando vari contratti preliminari.
Nel compromesso vanno indicati per iscritto: i dati
anagrafici dei contraenti; il prezzo di vendita dell'immobile;
la descrizione dell'immobile con i dati catastali; le
modalità di pagamento; la somma ricevuta a titolo
di caparra confirmatoria o penitenziale; la conformità
dell'immobile alle disposizioni di legge e ai regolamenti
urbanistici ed edilizi; la data entro la quale dovrà
essere stipulato il rogito e il nominativo del notaio
incaricato di redigerlo.
L'acquirente deve inoltre ottenere dal venditore la
garanzia che l'immobile sia libero da vincoli o che
lo sarà comunque prima del rogito notarile. Deve
poi assicurarsi che gli venga consegnata una copia della
seguente documentazione: atto di proprietà; scheda
identificativa catastale; regolamento di condominio
e tabella millesimale della porzione immobiliare in
oggetto; eventuale contratto di locazione; eventuale
contratto di mutuo gravante sull'immobile.
Obbligo della trascrizione del preliminare di compravendita
(compromesso)
Al fine di tutelare il compratore per metterlo al riparo
dalla possibilità che un venditore disonesto
abbia promesso l'immobile a più di un acquirente,
dal 1997 è stato introdotto l'obbligo della trascrizione
dei contratti preliminari aventi ad oggetto la compravendita
di beni immobili. La norma, inserita nel codice civile
come articolo 2645-bis dal Decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, riguarda quei contratti che risultano
da atto pubblico (redatto da un notaio) o da scrittura
privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Gli effetti della trascrizione del preliminare però
cessano e si considerano come mai prodotti se entro
un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione
del contratto definitivo, o entro tre anni dalla stessa
trascrizione, non sia eseguita la trascrizione del contratto
definitivo o di un atto che comunque costituisca esecuzione
del preliminare.
In caso di mancata esecuzione del preliminare trascritto
i crediti del promittente acquirente che ne conseguono
sono assistiti da privilegio speciale sul bene immobile
oggetto del preliminare.
La trascrizione del contratto preliminare di compravendita
ha un costo stabilito. Tali costi fiscali, fortunatamente
abbastanza contenuti, sono a carico dell'acquirente.
Concretamente è possibile individuarli nell'imposta
fissa di registro di lire 250.000 (oltre allo 0,50%
se il compromesso prevede versamenti a titolo di caparra
confirmatoria) e nell'imposta ipotecaria prevista nella
misura fissa di lire 250.000, per un totale di lire
500.000. |