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CONFERIMENTO
D’INCARICO NON IN ESCLUSIVA PER VENDITA IMMOBILE
Fondi lì …………………..…………..
Con la presente scrittura
privata fra i Sigg.:
- STRAVATO DANILO
, nato a Fondi il 25 maggio 1970, domiciliato in Fondi
Via Guglielmo Oberdan n° 26, Part. IVA 01 738 880 598,
iscritto al n° 620 di ruolo degli Agenti Immobiliari
della provincia di Latina, da qui in avanti chiamato
"AGENTE IMMOBILIARE";
-Cognome/Nome ...............................………...........................…...............,
nato a …………...................………… (.......) il …....…..............….......……………..
, domiciliato in …....................................................................
(.......…..) Via .....................................................................................................
Codice Fiscale ......................................….,
Tel. ………….......…….…………. Email : …………………………..…… da qui
in avanti chiamato "COMMITTENTE";
si conviene e stipula
quanto segue:
1) Oggetto del
contratto. Il committente conferisce all’Agente
Immobiliare, che accetta, l’incarico di trovare persona
disposta ad acquistare il seguente immobile:
Descrizione Immobile
……………………………………………………………………………
…………………………………………………...............................................…….………
Città …………….........…….........……… (….........….) Foglio
…..........…............…… Particella …………...........……..
Sub. ………….………………… ID.IMM. …………………..
2) Prezzo.
Il prezzo non dovrà essere inferiore a
€. .................... In
lettere (...………………………….......................………………….)
e dovrà essere corrisposto come segue: quanto a :L ..................……………..
alla sottoscrizione del preliminare di vendita, ed il
saldo al momento del contratto definitivo di trasferimento
del bene che dovrà avvenire entro e non oltre ……............................
mesi/giorni dal preliminare per contanti.
3) Conformità
e situazione dell’immobile. il Committente dichiara
che l’immobile è in regola con le vigenti norme urbanistiche
e fiscali, e che non sussista impedimento alcuno alla
sua trasferibilità.
Il committente
dichiara di avere la piena ed esclusiva disponibilità
delle/a porzioni/e immobiliari/e suddette/a obbligandosi
ad ottenere, ove occorra, il consenso del proprio
coniuge o di chiunque altro avente diritti sull’immobile,
Impegnandosi altresì a consegnare l’immobile in
oggetto libero da persone e cose entro, e non oltre,
la data fissata per la stipula dell’atto notarile
di compravendita.
Il committente
garantisce sin da ora che l’immobile in oggetto
verrà trasferito all’atto notarile libero da pesi,
oneri, trascrizioni pregiudizievoli , iscrizioni
ed ipoteche.
4) Provvigione.
Il committente si obbliga a versare all’Agente Immobiliare,
qualora l’affare dovesse arrivare a conclusione, una
provvigione pari al.2 %, (.duepercento) del prezzo di
cui al punto 2) o del maggior prezzo eventualmente realizzato
oltre l’IVA. Il compenso così come sopra pattuito, dovrà
essere corrisposto al mediatore successivamente alla
accettazione della proposta di acquisto e comunque entro,
e non oltre, la data di sottoscrizione della scrittura
privata inter partes integrativa del contratto di compravendita.
5) Provvigione
ridotta. Qualora nel corso del rapporto l’affare
si concludesse con un’acquirente segnalato all’Agente
Immobiliare dal Committente, la provvigione di cui al
precedente punto 4), sarà ridotta al.1.% (unopercento)
+ IVA e corrisposta nei medesimi termini
6) Durata.
L’incarico di cui al punto 1) s’intende conferito
in via non esclusiva ed irrevocabile con decorso a far
data dal..........………....... fino al ……….....................;
il medesimo si intenderà tacitamente rinnovato per un
eguale periodo di tempo qualora non verrà inviata disdetta
da una delle parti a mezzo lettera raccomandata da pervenire
all’altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza.
7) Clausola
Penale. Il committente si obbliga a versare
all’Agente Immobiliare il compenso così come sopra menzionato
al punto 4) o 5) più quello spettantegli dall’acquirente
e le spese di cui al successivo punto 8), anche qualora
si verificasse una tra le ipotesi seguenti:
- il committente revocasse il mandato
prima della scadenza;
- l’affare venisse concluso dal
committente con persona a suo tempo segnalata dall’Agente
Immobiliare;
- la vendita non andasse a buon
fine per errate o inesatte indicazioni fornite dal committente
circa l’immobile;
- il committente si rifiutasse di
sottoscrivere la proposta d’acquisto conforme alle indicazioni
contenente nel presente incarico;
- il committente impedisse le visite
all’immobile.
8) Pubblicità.
Il committente autorizza l’Agente Immobiliare ad utilizzare
ogni e qualsiasi forma di pubblicità che il medesimo
dovesse ritenere più idonea ed efficace (cartelli, inserzioni,
filmati ecc.). Autorizza inoltre al trattamento dei
dati personali in conformita’ della legge 675/96.
9) Rimborso
Spese. In ipotesi di revoca del presente mandato
ovvero di esito negativo dell’affare, il committente
si obbliga sin da ora a rimborsare integralmente all’Agente
Immobiliare le spese da costui sostenute per certificazioni,
visure, stime ecc. effettuate presso i competenti uffici.
10) Rappresentanza.
L’Agente Immobiliare è autorizzato fin da ora a
far sottoscrivere a terzi eventuali proposte di contratto
che il committente si impegna sin da ora ad accettare
solo se sarà garantito l’ammontare di cui al punto 2).
11) Proposte
d’acquisto. Il Committente autorizza l’Agente
Immobiliare a far sottoscrivere dagli aspiranti acquirenti
proposte e a farsi rilasciare depositi cauzionali infruttiferi
mediante assegni bancari e/o circolari intestati ad
esso Committente. Tali depositi potranno essere riscossi
solo alla firma del contratto preliminare o, in assenza
di questo al contratto definitivo di trasferimento del
bene. Il Committente si impegna ad accettare la proposta
d’acquisto solo se conforme alle indicazioni del presente
incarico.
12) Rinuncia
dell’acquirente. Nel caso di rinuncia dell’acquirente
o indisponibilità del proponente l’acquisto a sottoscrivere
il preliminare o il contratto definitivo di trasferimento
del bene, il Committente, incamerando la somma precedentemente
versata a titolo di deposito cauzionale, si obbliga
a corrispondere all’Agente Immobiliare a titolo di forfettario
risarcimento danni, un importo pari alla provvigione
dovuta dal proponente l’acquisto e comunque fino e non
oltre la somma ricevuta in deposito.
13) Foro competente.
Per qualsiasi controversia relativa al presente incarico,
il Foro competente sarà quello di Latina.
14) Spese contrattuali.
Le spese inerenti al presente contratto faranno
carico alla parte inadempiente.
16) Rinvio alla
legge. Per quanto altro non espressamente previsto
dal presente contratto si rinvia alle vigenti norme
di legge.
IL COMMITTENTE
L’AGENTE IMMOBILIARE
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Ai sensi e per gli
effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente
i punti n°: 1 (Oggetto del Contratto); 4) e 5) (Provvigione
del mediatore); 6) (Durata dell’incarico e suo rinnovo);
7) (Clausola penale); 9) (Rimborso spese); 10) (Rappresentanza);
11) (Proposte d’acquisto); 12) (Rinunzia). 13) (Foro
competente);
IL COMMITTENTE
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